Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno le cittadine e i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe (APR) hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale. La dichiarazione deve essere presentata, insieme alla copia del nuovo permesso.
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (APR). Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
Stesso obbligo hanno i cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno.
La dichiarazione potrà essere effettuata dal titolare del permesso anche per i familiari presenti sul medesimo permesso di soggiorno.