Il commercio al dettaglio si distingue in due macro-categorie (Portale Sportello Unico delle Attività Produttive):
- il commercio al dettaglio in sede fissa;
- il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e itinerante) .
L'attività  commerciale al dettaglio in sede fissa è regolata dalla legge regionale del 2 febbraio 2010 n. 6, Testo Unico in materia di Commercio e Fiere, che definisce i criteri generali della programmazione regionale in materia di commercio, recependo le indicazioni della legge dello Stato come stabilito dal Decreto Legislativo n. 114/1998.
E’ proprio il Dlgs del ’98 che ha suddiviso le attività commerciali in:
- esercizi di vicinato - esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- medie strutture di vendita - esercizi aventi superficie superiore a 150 e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, superiore a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- grandi strutture di vendita - esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- centro commerciale - una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale s’intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
A loro volta gli esercizi commerciali possono essere suddivisi in diversi settori merceologici:
- Alimentare;
- Non alimentare;
Per esercitare l'attività di commercio al dettaglio occorre:
- essere iscritti alla Camera di Commercio;
- avere la disponibilità dei locali (affitto o proprietà o altro titolo di godimento) con destinazione d'uso commerciale (la si può verificare all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata);
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010;
- essere in possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010, per le attività del settore alimentare.
Sono escluse da questa normativa:
- la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie;
- la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie;
- la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai produttori agricoli, dagli imprenditori agricoli e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
- la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali;
- la vendita dei prodotti di propria produzione e/o dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio effettuata dagli artigiani o dagli industriali nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
- la vendita al dettaglio della cacciagione e dei prodotti ittici effettuata dai pescatori e dalle cooperative di pescatori, e dai cacciatori, singoli o associati;
- la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- la vendita dei beni di fallimento;
- la vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- la vendita effettuata da enti pubblici o enti a partecipazione pubblica che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività .
Come avviare l'attivitÃ
- per gli esercizi di vicinato l'attività può iniziare al momento della presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- per le medie e grandi strutture di vendita dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.
- in caso di subingresso l'attività può essere iniziata il giorno stesso della presentazione al protocollo del comune della comunicazione sul modello SCIA (per gli esercizi di vicinato) o COM3 (per le medie e grandi strutture).
- in caso di attività commerciale di tipo alimentare, oltre alla documentazione sopra indicata da inoltrare al Comune, è necessario presentare la notifica di registrazione all'Usl di Vignola secondo le modalità da loro richieste
Per saperne di più Regione Lomabrdia
Portale Sportello Unico delle Attività Produttive