Dichiarazione di INAGIBILITA’ o INABITABILITA’ IMMOBILE

  • Servizio attivo

Dichiarazione per applicazione riduzione IMU


A chi è rivolto

Ai proprietari di immobili inagibili o inabitabili.

Descrizione

Regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera Consiliare n.12/2020.

Art.9 Riduzione della base imponibile
1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
a) i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.;
b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo
in presenza di figli minori.

Art.10 Requisiti dei fabbricati inagibili
1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell’articolo 9 l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art.3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi;
c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero
edificio.
6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
b) presentazione al Servizio Tributi della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno
applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
8. L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

Come fare

La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile si può presentare direttamente in modalità telematica compilando in modo guidato il modulo digitale proposto nel sottostante Accedi al servizio, Richiedi on line.

Compilando on line la propria richiesta si ha il vantaggio di:

  • Avere a disposizione tutte le informazioni necessarie comodamente a casa propria;
  • Poter disporre di un orario di accesso ai servizi del Comune h 24;
  • Compilare la richiesta in modo guidato: in caso di informazioni o allegati mancanti sono previsti dei “messaggi” che ti indicano dove completare con le informazioni necessarie;
  • Salvare la richiesta, e in caso di mancato invio, riprenderla con calma in un altro momento, accedendo alla propria AREA PERSONALE (in alto a destra sulla pagina del sito, Accedi all’Area personale);
  • Stampare in autonomia la pratica inviata;
  • Effettuare direttamente eventuali pagamenti on line.
  • Scaricando gratuitamente sul proprio smartphone l’App IO, ricevere informazioni collegate alla richiesta inoltrata.

La richiesta può essere compilata e inviata SENZA l’uso di firma digitale (basta lo SPID o la CIE!).

Contestualmente all’invio della pratica, l’utente riceverà una ricevuta con gli estremi di protocollo.

La richiesta presentata on line sostituisce completamente quella in formato cartaceo.

Si ricorda che è possibile conferire, a una persona di fiducia o intermediario o professionista, la delega per la presentazione delle istanze on line.

Cosa serve

Per accedere alla compilazione del modulo digitale serve autenticarsi con SPID o CIE (Carta d’identità elettronica).

Se sei sprovvisto di identità digitale puoi:

  • richiedere gratuitamente lo SPID in Biblioteca (0376 720645);
  • conferire a una persona di fiducia o intermediario o professionista, la delega per l’identità digitale, affinché quest’ultima/o presenti la richiesta al posto tuo (compila e scarica, in formato .pdf, la Delega per l’identità digitale;
  • fissare un appuntamento con l’Ufficio Tributi per richiedere al funzionario la compilazione in delega del procedimento on line che ti interessa. Devi essere provvisto SOLO di un indirizzo email!;
  • rinnovare la carta di identità cartacea prima della scadenza, ricordando che per l'accesso ai servizi online dovrai utilizzare il codice PIN (Personal Identification Number) della nuova carta di identità elettronica e possedere uno smartphone con lettore NFC (in alternativa, connettere un lettore di smart card NFC al computer).

Prima di iniziare una nuova richiesta accertati di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per presentare la pratica:

  • Codice Fiscale;
  • I riferimenti della Società / Ente pubblico / Ditta / Associazione SE il richiedente NON è il diretto interessato (denominazione, sede, C.F…..);
  • La delega SE il richiedente è delegato per conto terzi (DELEGA per la presentazione di istanze, oppure, per accedere ai servizi on line per conto terzi);
  • Copia di documento di identità valido.

Cosa si ottiene

La riduzione nell'applicazione dell'IMU, sempre se ricorrono i requisiti richiesti dagli articoli 9-10 del Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (Delibera Consiliare n.12/2020).

Tempi e scadenze

Per approfondimenti e dettagli, rivolgersi agli uffici comunali

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Graduatorie di accesso

Per approfondimenti e dettagli, rivolgersi agli uffici comunali

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio. CLICCA QUI

Contatti

Ufficio Tributi

Servizi inerenti ai tributi quali il calcolo IMU, il canone unico patrimoniale e la TARI. [...]

Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/12/2024

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