Si porta a conoscenza dei cittadini che secondo le vigenti norme contemplate sia dai regolamenti comunali, sia dall'art. 29 del Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori possessori a qualunque titolo di terreni frontisti con le strade vicinali, comunali, provinciali o consorziali di uso pubblico di:
- potare alberi, rami, arbusti e siepi che protendono le fronde oltre la recinzione sulla sede stradale o sui marciapiedi compromettendo la vista della segnaletica, degli specchi riflettenti o comunque la visibilità e viabilità di marciapiedi e carreggiata, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse (art. 29 del codice della strada);
- procedere alla manutenzione periodica delle aree verdi con lo sfalcio delle erbe infestanti e tenendo tali aree sempre sgombre da detriti e da qualsiasi tipo di rifiuto (art. 118 “Disciplina del verde su aree private” del Regolamento Edilizio Comunale; art. 9 “Vegetazione sporgente su viabilità pubblica” e 10 “Manutenzioni “ del Regolamento Comunale del Verde);
- effettuare trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti qualora fosse necessario procedere in tal senso (cap. 3 art. 3.3.4. “Sistemazione aree abbandonate” del Regolamento locale d’igiene).
Inoltre la ramaglia di qualsiasi specie e dimensione, caduta sul piano stradale per effetto del taglio eseguito o delle intemperie, deve essere rimossa immediatamente, ripulendo, se necessario, i canali di scolo creati per far defluire l'acqua lungo le strade.
Tale obbligo permane durante l'intero arco dell'anno.
Per infrazioni di cui all’art.29 del Codice della Strada d.lgs 285/1992, i trasgressori saranno puniti con la sanzione da euro 173,00 a euro 694,00.
Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 determinata ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L. d.lgs 267/2000.