Morte

La comunicazione di decesso è obbligatoria presso il Comune ove avviene l'evento

  • Servizio attivo

Descrizione

La denuncia di morte deve

  • essere fatta da uno dei congiunti, o da un delegato dei congiunti, o da una persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.
  • avvenire, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di morte.

Documentazione da presentare

  • certificato del medico necroscopico, rilasciato dall'A.U.S.L. competente per territorio
  • scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico.

Tempi

La registrazione della denuncia e il rilascio del permesso di seppellimento vengono fatti al momento della richiesta.

ALTRE INFORMAZIONI

In caso di morte in ospedale, istituto, collegio o presso altre collettività, sono le Direzioni Amministrative sanitarie a provvedere alla denuncia di morte e alle certificazioni.

CREMAZIONE

La cremazione consiste nella riduzione in cenere, mediante combustione, della salma di un defunto.

Per poter effettuare la cremazione è necessaria un'autorizzazione, in conformità alla volontà espressa in vita dal defunto, competente al rilascio è il Comune dove è avvenuto il decesso.

La volontà di essere cremato può essere manifestata con una delle seguenti modalità:

  • disposizione testamentaria del defunto;
  • iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
  • dichiarazione del coniuge o, in mancanza, dei parenti prossimi (in caso di più parenti di pari grado occorre che la dichiarazione sia resa da tutti).

Documentazione da presentare

La richiesta di cremazione deve essere corredata da:

  • certificato in carta libera rilasciato dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • nulla osta alla cremazione rilasciato dall’ Autorità Giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta.

La richiesta di autorizzazione alla cremazione deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. La stessa autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri, l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle leggi che disciplinano la cremazione nello stato di appartenenza del defunto, nel rispetto delle norme del diritto internazionale privato. Pertanto va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto da cui risultino le norme di diritto applicabili.

In tutti i casi, le ceneri risultanti dal processo della combustione devono essere integralmente raccolte in una apposita urna cineraria (le ceneri non possono essere divise o frazionate), sulla quale, dopo essere stata debitamente sigillata, sono apposti cognome, nome, data di nascita e data del decesso del defunto.

Le ceneri possono essere tumulate, disperse o date in affidamento personale.

Costo

2 marche da bollo da € 16,00

La dispersione e l'affidamento personale dell'urna cineraria devono essere autorizzate rispettivamente dal Comune del decesso e da quello in cui ha luogo l’affidamento ( cioè di residenza dell'affidatario).

AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA

La legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, consente di ottenere l’affidamento delle ceneri di un proprio caro a condizione che vi sia stata volontà espressa del defunto manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato ovvero:

  • disposizione testamentaria;
  • dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).

Documentazione da presentare

La richiesta di autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata, previa apposita domanda, dal Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri, cioè generalmente dal Comune di residenza dell'affidatario.

L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nel territorio del comune che lo ha adottato. Pertanto quando l’affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo (es. cambio di residenza dell'affidatario), dovrà richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune competente e la relativa autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria al Comune di partenza.

L’urna deve essere opportunamente sigillata e deve riportare cognome e nome del defunto, data di nascita e di decesso.

Di norma deve essere conservata presso la residenza dell’affidatario, salvo diversa indicazione al momento della richiesta di affidamento, in luogo che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione e ogni altra causa di dispersione, anche involontaria delle ceneri.

L’affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'affidamento e consegnare l’urna al cimitero per la tumulazione.

Trattandosi di affidamento personale, in caso di decesso dell’affidatario, l’urna cineraria deve essere consegnata al cimitero tranne il caso in cui il defunto avesse espressamente indicato un altro affidatario.

Costo

2 marche da bollo da € 16,00

DISPERSIONE CENERI

Secondo le disposizioni contenute nella legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, è consentita la dispersione delle ceneri, ove vi sia stata volontà espressa del defunto, manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato, ovvero:

  • disposizione testamentaria;
  • dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).

La dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi di seguito elencati:

  • aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
  • in mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti;
  • in aree private, purché all'aperto. In tale ipotesi è necessario il consenso dei proprietari.

La dispersione è in ogni caso vietata all'interno dei centri abitati.

La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri va presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune di decesso e può riguardare solo luoghi che insistano sul territorio regionale.

E’ eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta e che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre.

Colui che effettui la dispersione di ceneri senza autorizzazione commette il reato di cui all’art. 411 del codice penale.

Costo

2 marche da bollo da € 16,00

Trasporto cadaveri

Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali (salma) dopo l'accertamento di morte da parte del medico.

E' il trasferimento del cadavere dal luogo dove si è completato il periodo di osservazione al luogo prescelto per le onoranze e al cimitero, ove il feretro verrà consegnato al personale incaricato.

Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del settore Servizi Demografici del Comune in cui è avvenuto il decesso.

E' svolto da ditte in possesso della necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e con le modalità previste dal regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

 

Uffici

Ufficio Eventi della vita

Ufficio Eventi della Vita con servizi inerenti agli eventi della vita quali separazione, divorzio e molto altro. [...]

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Pagina aggiornata il 22/05/2024

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