È consigliabile evitare di mettere annunci su Facebook o altri social media poiché si potrebbe configurare la violazione della privacy. Ed è comunque inopportuno fornire dati personali senza il consenso dell'interessato.
Il personale dell'ufficio predisporrà un verbale di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e valori ritrovati (copia del quale verrà rilasciato al ritrovatore).
In seguito, il personale effettuerà le opportune attività al fine di risalire ai legittimi proprietari degli oggetti, dei documenti e dei valori ritrovati ai quali verranno restituiti (anche a persone munite di delega scritta) previa redazione di verbale di riconsegna che riporterà l’elenco descritto nel sopra citato verbale di ritrovamento.
È inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario delle cose ritrovate, la denuncia di furto o smarrimento. La denuncia deve essere ben dettagliata.
In caso di ritrovamento di una bicicletta, ad esempio, occorre descrivere la marca, il modello, il colore, ornamenti, ecc.
Trascorso un anno, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per il ritiro, il ritrovatore (ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile) diventa proprietario delle cose ritrovate e quanto trovato potrà essere ritirato presso l'ufficio.
Il proprietario della cosa ritrovata qualora identificato (ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile) deve corrispondere al ritrovatore un compenso nella misura di legge.
In caso di ritrovamento di documenti personali il proprietario viene subito avvisato se attraverso i dati è possibile risalire ad un'utenza telefonica, ed invitato al ritiro.