Referendum

Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana

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Descrizione

Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori non di eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere senza intermediari, ad uno specifico quesito con un "sì" o con un "no" su un tema oggetto di discussione.

Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:

  • Ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria; dove è necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto)
  • Costituzionale, se riguarda la costituzione. (non necessita di quorum)

Il modo più usuale per richiedere un referendum è quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni (accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto e validate da un Pubblico Ufficiale), oppure lo possono chiedere anche cinque consigli regionali.

Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all'art.134 Cost.

Si può rinviare un referendum già programmato solo nel caso che ci siano elezioni politiche anticipate. In tal caso viene rinviato a 365 giorni dopo le elezioni.

Si puo’ annullare un referendum già programmato se prima della data della consultazione referendaria il Parlamento modifica la legge in questione e la Corte di Cassazione decide che le richieste dei promotori sono soddisfatte.

Nel nostro ordinamento sono disciplinati diversi tipi di referendum:

  • abrogativo, disciplinato dall' articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza di legge;
  • consultivo, previsto dall' art. 132 della Costituzione, con il quale le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni;
  • costituzionale, approvativo o confermativo, inserito nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali come previsto dall' art. 138 della Costituzione. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali".

 

Uffici

Ufficio Elettorale

Ufficio Elettorale per referendum, giudici popolari, presidenti di seggio, scrutatori, tessera elettorale e diritto elettorale. [...]

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Pagina aggiornata il 22/03/2024

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