Con la definizione di sagra rientrano tutte le manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva. Sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive.
Sono manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla:
a. promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio;
b. promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive;
c. incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
II. Calendario regionale delle fiere e delle sagre: l’elenco approvato dal Comune e pubblicato sull’apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare le sagre e le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio regionale lombardo.
III. Legge regionale: la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.
IV. Patrocinio: sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale alla sagra. Comporta la possibilità di pubblicizzare l’iniziativa con indicazione del Ente e dello Stemma Comunale su tutte le specifiche pubblicazioni e mezzi pubblicitari.
V. S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive;
VI. Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.
ART. 3 – COMPETENZE
1. La regolamentazione, la programmazione ed il controllo delle sagre, il rilascio delle autorizzazioni amministrative e delle correlate concessioni di suolo pubblico, il ricevimento e l’evasione di segnalazioni, esposti o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Responsabile.
2. Ai sensi dell’articolo 14 comma 3 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6, il personale del S.U.A.P. svolge anche la funzione di agente accertatore.
ART. 4 – SOGGETTI ORGANIZZATORI
1. L’attività di organizzazione ed svolgimento delle sagre può essere svolta esclusivamente da:
- Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali;
- enti e associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato, regolarmente iscritte nell’apposito registro comunale delle associazioni;
- Pro-Loco;
- partiti politici e organizzazioni sindacali;
- enti ed organismi religiosi;
- organismi ed istituzioni scolastiche locali.