A chi è rivolto
Descrizione
Ogni anno, nel periodo invernale, è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all’incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione.
E' necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità oltre ai servizi di sgombero neve che saranno assicurati dal Piano Neve Comunale.
La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell’Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.
Ogni proprietario di fabbricati ha l’obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell’edificio, a scanso di esecuzione d’ufficio.
PER I MOTIVI RIPORTATI IN PREMESSA, ORDINA
ai proprietari dimoranti negli stabili, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini abitanti od
occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc., nonché a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio nel periodo invernale compreso tra il 18 novembre 2024 e il 31 marzo 2025.
DURANTE E/O DOPO LA CADUTA DELLA NEVE DI:
1. Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza dell’edificio e, ove questo non esista e l’ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m. 1,50. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale;
2. Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
3. Rimuovere i mezzi da posizioni irregolari, e possibilmente non lasciare veicoli parcheggiati sulla pubblica via, per facilitare il transito e le operazioni degli spartineve senza dover incorrere nella rimozione forzata. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli. In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 20, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali;
4. Spargere adeguato quantitativo di sale nelle aree sgomberate, specie se la temperatura scende sotto zero, per evitare la formazione di ghiaccio;
5. Non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche
per evitare danni a persone e cose.
Il Comando di Polizia Locale di questo Comune è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Come fare
Cosa serve
Cosa si ottiene
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